SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7140 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento di estremi non cogniti, ma conseguente alle prove di efficienza fisica sostenute dalla ricorrente in data 7.6.2021, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Selezione e Reclutamento – ha decretato la sua non idoneità al concorso per ‘arruolamento di n. 626 allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato in G.U. 4ª s.s. – Concorsi ed Esami n. 12, del 12 febbraio 2021, per il mancato superamento della prova della corsa piana – 1000 mt;
2) dei verbali della Commissione, non cogniti, afferenti alla prova della corsa sostenuta dalla ricorrente;
3) dei verbali della Commissione, non cogniti, in base ai quali si è deciso per la prosecuzione delle prove di efficienza fisica, nonostante la rottura del tabellone riportante i tempi di misurazione della prova della corsa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/10/2021:
del verbale n. 21 del 7.6.2021 allegato alla nota di invio documentazione richiesta con istanza di accesso e del verbale di inidoneità già impugnati con il ricorso introduttivo;
Per quanto riguarda l’istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.:
per l’annullamento
– della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 109/2-1-3-11IST-CONT., del 21.7.2021 e delle successive note 109/2-1-4-11IST-CONT., del 19.8.2021 e 109/2-1-6-11IST-CONT., del 26.8.2021, con cui si sono riscontrate parzialmente ed in maniera elusiva le specifiche istanze di accesso ex L. n. 241/1990, avanzate dalla ricorrente in data 18.6.2021 e 30.7.202;
e per il riconoscimento
del diritto della ricorrente ad accedere integralmente a quanto richiesto ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990;
con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi ai procuratori, ex art. 93 c.p.c., perché antistatari.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. OMISSIS, odierna esponente, carabiniere aspirante al transito nel superiore ruolo dei marescialli, partecipava al concorso per l’arruolamento di 626 allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato in G.U. 4a s.s. – Concorsi ed Esami n. 12, del 12 febbraio 2021. All’esito dello svolgimento della prova della corsa piana 1000 mt, risultava non idonea in quanto impiegava un tempo superiore (per un secondo) a 4’ e 30’’.
1.1 In data 18 giugno 2021, presentava istanza di accesso agli atti richiedendo l’acquisizione di:
a. tutti i verbali preliminari afferenti alle modalità di svolgimento/somministrazione delle prove di efficienza fisica;
b. il verbale afferente ai controlli preliminari sullo stato dei luoghi e sul funzionamento delle attrezzature, ai sensi dell’all. B al fg. N. 136/2-3-2020 IS di prot. datato 22.3.2021;
c. i verbali afferenti alle tre prove di efficienza fisica sostenute dalla ricorrente;
d. qualora ritenuti non compresi nei precedenti punti, i verbali afferenti alla nomina dei cronometristi; alla loro abilitazione; alle misurazioni dei tempi di percorrenza nella prova della corsa; alla taratura e/o omologazione degli strumenti utilizzati per le misurazioni in parola; della documentazione comprovante il mancato funzionamento del tabellone in occasione della corsa sostenuta e dei verbali contenenti le determinazioni della commissione di procedere in sua assenza.
1.2 In data 21 luglio 2021, l’Amministrazione, con il foglio n. 109/2-1-3) trasmetteva i seguenti atti:
a. il verbale giornaliero n. 21 relativo allo svolgimento delle prove di efficienza fisica del 7 giugno 2021;
b. la copia della griglia riportante la registrazione dei responsi cronometrici, rilasciati dal personale della federazione italiana cronometristi, relativi all’ordine di arrivo e tempo dei candidati che hanno partecipato alla prova obbligatoria della corsa piana dal quale si evince il numero di pettorina assegnato alla ricorrente;
c. la copia della griglia riportante il riepilogo dei risultati ottenuti dagli aspiranti nella prova del salto in alto e dei piegamenti sulle braccia.
1.3 Frattanto, con il ricorso in epigrafe, in seguito integrato da motivi aggiunti, l’odierna esponente impugnava il provvedimento che decretava la sua non idoneità al concorso per l’arruolamento di n. 626 allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri, oltre agli annessi verbali della Commissione per le prove di efficienza fisica.
2. Con decreto monocratico n. 3969/2021 la Sezione respingeva l’istanza di misure cautelari monocratiche, nel contempo ordinando all’Amministrazione il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda. L’ordine istruttorio veniva ottemperato dal Ministero della Difesa in data 29.7.2021, depositando agli atti una relazione corredata di documentazione.
3. Con istanza del 30 luglio 2021, l’odierna esponente formulava ulteriore richiesta degli atti per i quali non aveva ottenuto l’accesso. In esito a tale richiesta, l’Amministrazione trasmetteva:
a. copia dello scontrino stampato dal cronometro professionale marca “ReiPro by Microgate”, in dotazione ai cronometristi incaricati, con i preliminari test/controlli automatizzati a procedere le batterie relative alla prova di corsa sostenuta;
b. copia della documentazione relativa all’ordinativo di fornitura (C.I.G. ZE6317D91), datato 26.04.2021, in favore dell’associazione sportiva dilettantistica cronometristi Roma, per la collaborazione in occasione delle prove di efficienza relative al concorso;
c. copia del test di omologazione del cronometro marca “ReiPro by Microgate” utilizzato.
4. Infine, con istanza presentata ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., in data 3.9.2021 l’odierna esponente, lamentando che l’Amministrazione non le avrebbe consentito di verificare la regolarità della procedura concorsuale e di non aver potuto accedere ad atti indispensabili per la difesa dei propri interessi, chiedeva di visionare e/o estrarre copia di tutta la documentazione richiesta con le istanze del 18.6 e del 30.7.2021, previo annullamento delle note del 19.8.2021 e del 26.8.2021, di parziale riscontro delle istanze di accesso.
A sostegno della domanda deduceva i seguenti vizi: eccesso di potere; violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione; violazione dell’art. 24, comma 3, della l. 241/1990, come modificata dalla l. n. 15/2005; erroneità dei presupposti di fatto; ingiustizia manifesta; carenza di motivazione; violazione del principio della trasparenza, come disegnato dalla l. n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013.
Premetteva di essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante ad accedere ai dati richiesti come era desumibile dalle censure sollevate nel ricorso tuttora pendente dinanzi alla Sezione; nello specifico, rappresentava l’interesse a comprovare che la misurazione dei tempi di percorrenza riguardante la sua prova non sarebbe avvenuta nel pieno rispetto della normativa, anche regolamentare, manifestando altresì dubbi sul personale e sulle strumentazioni utilizzate.
5. All’odierna camera di consiglio la controversia è stata trattenuta in decisione limitatamente alla domanda di accesso.
6. L’istanza proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. è fondata e va accolta.
6.1 Va preliminarmente considerato che il diritto di accesso costituisce un’indefettibile tutela accessoria per la parte più debole del rapporto che intercorre tra Amministrazione ed amministrati e presuppone che il titolare dell’interesse qualificato non abbia altra possibilità per accedere ai documenti amministrativi; tuttavia, l’istanza di accesso in pendenza di causa, ex art. 116, comma 2 25, comma 5, legge 241/1990, deve essere vagliata dal giudice anche in relazione all’oggetto della causa del contendere e nei limiti in cui i chiesti documenti siano funzionali alla decisione della causa medesima.
6.2 Il Collegio rileva che con riferimento alla presente controversia, non sussistono in via generale ragioni ostative all’esercizio del diritto all’accesso, come richiesto dalla parte ricorrente, atteso che la documentazione amministrativa oggetto dell’istanza, lungi dall’essere estranea, afferisce, e si presenta effettivamente funzionale, al rinvenimento di tutti gli atti della procedura che ha condotto all’adozione del decreto di non idoneità impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, e quindi è strumentale alle ragioni difensive dell’odierna esponente, che a quella procedura ha partecipato e del decreto è stata destinataria.
La ricorrente ha, pertanto, un interesse attuale e diretto ad acquisirne copia, per tutelare la propria posizione giuridica nell’ambito del presente contenzioso;
6.3 E invero, «a fronte dell’istanza di accesso alla documentazione amministrativa, una volta che l’amministrazione non abbia opposto l’esistenza di ragioni che attengono alla necessità di tutela della sfera di riservatezza di altri soggetti, ovvero altre motivazioni che giustifichino il differimento dell’esibizione, la medesima ha l’obbligo di soddisfare la richiesta dell’interessato nella sua interezza, consentendo la visione non solo degli atti del procedimento principale, ma anche di quelli da questi ultimi richiamati atteso che il contenuto del diritto di accesso estende la sua ampiezza alla verifica della veridicità e completezza di tutta la documentazione utilizzata per l’adozione dell’atto finale del procedimento» (Tar Lazio – Roma, sez. II, n. 9461/2011; Tar Sardegna, sez. II, n. 380/2013; Tar Emilia Romagna – Bologna, sez. II, n. 608/2011; Tar Lombardia – Milano, sez. III, n. 1960/2008).
6.4 Orbene, avuto riguardo alla natura della documentazione richiesta dall’odierna esponente, la risposta dell’Amministrazione di cui alle gravate note del 19.8.2021 e del 26.8.2021, appare parziale ed elusiva, e dunque illegittima, con riguardo ai seguenti documenti:
a) i verbali preliminari afferenti alle modalità di svolgimento/somministrazione delle prove di efficienza fisica, peraltro espressamente contemplati dalle norme tecniche a pag. 3, lettera a) ove si specifica che con essi vengono stabilite nel dettaglio, le modalità di esecuzione degli esercizi fisici;
b) i verbali sui controlli preliminari sullo stato dei luoghi e sul funzionamento delle attrezzature, ai sensi dell’All. B. al fg. N. 136/2-3-2020 IS di prot. datato 22.3.2021, del C.N.S.R.;
c) i verbali afferenti alla nomina dei cronometristi ed alla loro abilitazione;
d) i verbali afferenti alla taratura e/o omologazione degli strumenti utilizzati per le misurazioni in parola.
6.5 Pertanto previo annullamento delle suddette note, va dichiarato il diritto della ricorrente all’accesso agli atti indicati sub par. 6.4, lett. a), b) c) e d), di cui alle istanze in data 18.6 e 30.7.2021.
7. Le spese del presente giudizio incidentale seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sull’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., come in epigrafe proposta, la accoglie e, per l’effetto:
– annulla le note del 19.8.2021 e del 26.8.2021;
– ordina al Ministero della Difesa, in persona del rappresentante legale p.t., di consentire al ricorrente l’accesso agli atti e documenti come specificati in parte motiva sub par. 6.4, lett. a), b) c) e d), nel termine di giorni trenta dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento nei confronti della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente e forfetariamente in euro 1.000,00 (=mille/00) da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.