L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 15/2021 ha dichiarato la competenza del TRGA di Bolzano sui ricorsi in materia di Forze di Polizia nella Provincia Autonoma di Bolzano in caso di aliquota riservata di posti ai possessori dell’attestato di bilinguismo.
Un concorrente proponeva ricorso la TRGA di Bolzano contro la conclusione di un concorso interno, che prevedeva un’aliquota riservata di posti destinati ai possessori dell’attestato di bilinguismo e delle rispettive graduatorie di merito.
Questo dichiarava però il gravame inammissibile per omessa tempestiva impugnazione del bando.
Nel successivo giudizio d’appello il Consiglio Stato riformava la sentenza di primo grado, annullando le clausole del bando, limitatamente alla parte in cui avevano consentito la partecipazione a soggetti non in possesso del livello “C” dell’attestato di bilinguismo nonché la rispettiva parte della graduatoria di merito.
In seguito di opposizione di terzo contro tale sentenza per difetto nel contraddittorio, lo stesso collegio annullava la sentenza e disponeva di rimettere le parti dinanzi al TRGA di Bolzano.
Riassunto il giudizio dinanzi al Giudice amministrativo di Bolzano, questo annullava il bando e la rispettiva graduatoria di merito.
Contro tale sentenza veniva proposto appello al Consiglio di Stato censurando la correttezza della pronuncia per cinque articolate ragioni tra cui la incompetenza per territorio.
I Giudici di Palazzo Spada, alla luce del contrasto di orientamenti in materia, rimetteva all’Adunanza Plenaria la questione concernente la competenza territoriale.
L’Adunanza Plenaria sul punto ha risolto la questione affermando che “In considerazione della specifica previsione di legge, in sede di concorso delle Forze di polizia nella Provincia Autonoma di Bolzano gli eventuali avanzamenti nella parte riservata della graduatoria concorsuale scaturente da un unico bando, che preveda un’aliquota riservata di posti destinati ai possessori dell’attestato di bilinguismo ... costituiscono, ai fini della determinazione della competenza, effetti diretti limitati al solo territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.
Tali effetti, pertanto, non sono per il Collegio idonei a radicare la competenza del Tar per il Lazio, sede di Roma.
Di conseguenza veniva dichiarata la competenza esclusiva del TRGA di Bolzano, come definito dall’art. 4, d.P.R. n. 752 del 1976.
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