Un giovane Agente di Polizia ha dovuto adire il TAR Campania per ottenere una assegnazione adeguata ai suoi impegni assistenziali. Il giudice ha statuito che “l'art. 33, comma 5, della legge 104 del 1992, così come modificato dall'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, non subordina più l'accoglimento della richiesta del lavoratore di fruire dei permessi di cui al comma 3 della medesima norma, di essere assegnato a sede di lavoro vicino al domicilio della persona da assistere, alla dimostrazione dei requisiti dell'esclusività e della continuità dell'assistenza”.