Il giudice ha ritenuto illegittima l'esclusione dall'arruolamento in P.S. per deficit del visus in quanto “all'esito della verificazione disposta dalla Sezione (…) e dalla documentazione medica depositata in atti (…) risulta che il ricorrente è in possesso, allo stato, della capacità visiva compatibile con un giudizio di idoneità all'ammissione al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato”.