Con sentenza n. 2108/2011 il Consiglio di Stato – Sez. IV – ha respinto definitivamente l'appello del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente l'esclusione di un giovane, seguito in entrambi i gradi di giudizio dallo Studio legale Parente, dall'arruolamento in G.d.F. per la pregressa assunzione di sostanza stupefacente. Motivano i Giudici che la semplice segnalazione dell'assunzione isolata di sostanze stupefacenti non può, in mancanza di ulteriori elementi negativi, determinare l'assenza del requisito della moralità, ai fini dell'ammissione ad un pubblico impiego, perché, costituendo l'assunzione di sostanze stupefacenti illecito di carattere amministrativo, ma non penale, un singolo isolato episodio, non seguito da altre manifestazioni di insofferenza al rispetto dell'ordinamento giuridico, non può fondare ex se il giudizio di inidoneità morale dell'aspirante all'arruolamento, specie se sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'assunzione ed il reclutamento ed il soggetto fosse minore all'epoca dei fatti.