Il Giudice in una sentenza dello scorso luglio ha dichiarato illegittimo il provvedimento con cui l'amministrazione ha negato il trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 per carenza del requisito della continuità. A parere del Tribunale, infatti, “per effetto della modifica apportata alla citata disposizione normativa dalla legge n. 183/2010 (vigente al momento dell'adozione dell'atto impugnato), ai fini della concessione del beneficio previsto dalla norma in esame non è più necessario il requisito della continuità dell'assistenza, in quanto espunto dalla disposizione, a seguito della citata modifica legislativa”.