Interessante decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato in materia di pubblici concorsi secondo cui il provvedimento emesso dalla commissione esaminatrice, che decreta l'inidoneità del candidato alle prove scritte, costituisce un atto immediatamente lesivo della sfera giuridica del destinatario poichè segna un arresto procedimentale e, quindi, necessita di impugnazione nel termine massimo di 60 giorni dalla data in cui esso è reso conoscibile. Ne discende che il candidato ha l'onere di impugnare sin da subito il provvedimento sfavorevole, senza poter benficiare del richiesto accesso agli atti e ai documenti amministrativi inerenti al procedimento concorsuale, in considerazione della circostanza che la presa visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti possono al più costituire il presupposto sostanziale o processuale per proporre ricorso per motivi aggiunti.Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 22 gennaio-27 marzo 2008 n. 1239