Il difetto strutturale di un bene demaniale, chè è stato causa di un danno, obbliga l’Ente che ha la vigilanza sul bene stesso a risarcirlo. La responsabilità, infatti, può essere esclusa solo se il difetto del bene è dovuto a cause estemporanee o non facilmente conoscibili, mentre se vi è un difetto di costruzione del bene, ad esempio perchè i lavori non sono stati bene eseguiti (ad es. se vi sono dislivelli sui marciapiedi tali da costituire insidia), il risarcimento è dovuto in caso di sinistro. In allegato il testo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione.