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l'Amministrazione non può omettere di provvedere sulle istanze del proprio dipendente solo perchè pende un ricorso giurisdizionale.

L.V. luogotenente dell'Esercito Italiano, è stato rimosso con perdita del grado a seguito di una condanna per truffa, patteggiata innanzi al Tribunale di Belluno. Avverso il provedimento di rimozione ha presentato ricorso al T.A.R. del Lazio. Al fine di dimostrare la propria innocenza, non essendo soddisfatto delle indagini condotte in sede disciplinare, ha raccolto copioso materiale probatorio e lo ha inoltrato alla propria Amministrazione, chiedendo la riapertura del procedimento disciplinare. Si è visto tuttavia opporre un rifiuto, ritenendo il Ministero che “poiché pende ricorso al T.A.R. Lazio, l'istanza non può essere accolta”. Il Giudice Amministrativo, tuttavia, adito nuovamente da L.V., ha chiarito che la pendenza di un ricorso non può costituire giustificato motivo per impedire all'Amminstrazione di provvedere nuovamente sulle istanze del privato, anche perchè le richieste di riesame potrebbero condurre a rimuovere situazioni di antigiuridicità attraverso l'adozione di provvedimenti in autotutela.