menu

Non idoneità arruolamento VFP4

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3618 del 2019, integrato da motivi
aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni
Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente
Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex
lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di inidoneità dell’1.2.2019 all’arruolamento in qualità di
VFP4 nell’Esercito Italiano (G.U. 4^ s.s. n. 21 del 13.3.18); di ogni altro atto

connesso ivi incluso i verbali di visita medica cardiologica svolta in seno alla
procedura concorsuale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20.6.2019:
della graduatoria di cui al decreto M_D GMIL REG2019 0274474 del 15.4.19
declaratoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami per il reclutamento
per il 2018 di 1856 VFP4 nelle Forze Armate nonché dei provvedimenti
impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2020 la dott.ssa Rosa
Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che l’odierno ricorrente ha adito questo Tar per impugnare il
provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale in epigrafe, per
riscontrate “-OMISSIS-”;
Considerato altresì che, avverso il presupposto giudizio di inidoneità fisica, la
parte ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto i profili della
illogicità manifesta e dell’errore nei presupposti, sostenendo la non
sussistenza, nella specie, della causa di inidoneità, come comprovato da altri
accertamenti sanitari cui lo stesso si è sottoposto in epoca precedente e
successiva alla visita concorsuale, anche presso strutture pubbliche;
Considerato che, con ordinanza collegiale n. 9356/2019, è stata disposta una
verificazione, all’esito della quale il ricorrente è risultato in possesso del
requisito fisico previsto e dunque dichiarato idoneo al proseguimento dell’iter
concorsuale;
Ritenuto che la discrepanza tra i risultati degli accertamenti sanitari del
ricorrente al momento del visita concorsuale rispetto al momento della
verificazione induce a ritenere fondate le relative doglianze di parte;

Ritenuto pertanto che, alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso possa essere
accolto e definito in forma semplificata, attesa altresì la corretta integrazione
del contraddittorio (v. ord. coll. n. 13032/2019), come da avviso dato alle
parti nell’odierna camera di consiglio;
Liquidate le spese a carico dell’Amministrazione, secondo il principio di
soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del
ricorrente, che liquida complessivamente in euro 1000,00 (mille/00), oltre
accessori per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4,
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda
alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente
provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato
idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.