SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2716 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente e Stefano Monti, con domicilio eletto presso Studio Legale Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
nei confronti di
Benito Merola, rappresentato e difeso dall’avv. Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso Orazio Abbamonte in Roma, via Terenzio, 7; Luca Ciambrelli, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Angelone, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
per l’annullamento
del bando di concorso del Ministero della Difesa, del decreto dirigenziale n. 260/12 del 17.12.2012 pubblicato sulla G.U. n. 101, del 28 dicembre 2012, con cui è stato indetto il concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito Italiano di due nel Corpo di Commissariato;
di ogni altro atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso, ivi espressamente compresa, ove occorra,:
a) la richiesta di autorizzazione ad assumere, sconosciuta per estremi e data, inoltrata dal Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 39 della L.n. 449/1997;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sconosciuto per estremi e data, con cui è stata autorizzata l’assunzione di personale di cui al sopraccitato bando, ai sensi dell’art. 39 della L. n. 449/1997;
c) gli atti istruttori, sconosciuti per estremi e data, all’uopo redatti, ai sensi dell’art. 39 della L. n. 449/1997, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
d) la lettera n. 3685/RESTAV1/05.02.11/01, del 6.8.2012, con la quale lo S.M.E. ha chiesto di indire per l’anno 2012 tre concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di dieci ufficiali in servizio permanente nei r.n. dell’E.I.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Benito Merola e di Luca Ciambrelli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente si è collocato nella quarta posizione della graduatoria del concorso per titoli ed esami per la nomina di due tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e commissariato dell’Esercito indetto con decreto dirigenziale n. 157/11 del 9.8.2011. Egli è pertanto stato inserito nella graduatoria in parola – approvata con DD 71 del 24.2.2012 – come idoneo non vincitore. Nonostante la possibilità di scorrimento della predetta graduatoria, con l’impugnato decreto dirigenziale n. 260/12 del 17.12.2012 è stato indetto un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami per la nomina di dieci tenenti in servizio permanete nei ruoli normali dell’Esercito, di cui due in particolare nel ruolo normale del Corpo di commissariato dell’Esercito.
Avverso detto provvedimento vengono dedotti i seguenti motivi: “Eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico. Illogicità e ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 22 delle legge n. 537/1993 nonché dell’art. 3 co. 87 della legge n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha aggiunto all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 il comma 5 ter. Violazione dei principi di economicità ed efficienza di cui all’art. 97 della Cost. e specificati dall’art. 1 co. 2 del D.lvo n. 487/94. Difetto assoluto di motivazione”.
In sintesi, il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione che, anziché ricorrere allo scorrimento della graduatoria approvata appena all’inizio del 2012 ha, sulla base di una motivazione generica e stereotipata, bandito un ulteriore concorso per reclutare personale del medesimo profilo professionale, con i medesimi requisiti e sottoponendolo ad identiche prove di esame rispetto a quelle già previste nel bando del concorso appena concluso.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere.
Con ordinanza collegiale n. 3655 del 11/04/13 è stata accolta la domanda cautelare ed ordinata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami; in data 4.6.2013 il ricorrente ha comprovato di aver adempiuto al predetto incombente.
I controinteressati Merola e Ciambrelli si sono costituiti in giudizio, per resistere, con memorie scritte.
Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso gravato con il ricorso introduttivo nonché i verbali e gli atti dello stesso concorso, lamentando altresì l’inosservanza delle ordinanze sospensive del concorso in contestazione.
Con memoria in vista dell’udienza le parti hanno ulteriormente confermato le rispettive deduzioni e controdeduzioni.
All’udienza pubblica dell’11.12.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si precisano.
L’art. 35, comma 5 ter del d.lgs. n. 165/2001 – introdotto dall’art. 3 co. 87 della legge n. 244 (legge finanziaria 2008) – prevede la vigenza delle graduatorie dei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni per un periodo di tre anni dalla data della loro pubblicazione. Il successivo art. 1, comma 4, del D.L. n. 216/2011, convertito nella legge n. 14/2012, dispone la proroga dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31.12.2012.
Non vi è pertanto dubbio circa il fatto che la graduatoria relativa al concorso per titoli ed esami per la nomina di due tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e commissariato dell’Esercito, indetto con decreto dirigenziale n. 157/11 del 9.8.2011, ed approvata con DD 71 del 24.2.2012 fosse ancora vigente al momento in cui l’Amministrazione ha deciso di non ricorrere all’istituto dello scorrimento della graduatoria appena approvata ed ha indetto il nuovo concorso con il decreto dirigenziale n. 260/12 del 17.12.2012 (pubblicato sulla G.U. n. 101, del 28 dicembre 2012) oggetto di impugnativa.
Ciò premesso, va dunque esaminata la questione relativa alla sussistenza o meno di un onere di scorrimento della stessa. Sostiene infatti il ricorrente che quando l’Amministrazione non intende utilizzare la graduatoria vigente per la copertura dei posti in organico (nel caso di specie due posti nel Corpo di commissariato dell’Esercito che sono stati invece inseriti nella nuova procedura concorsuale) dovrebbe quantomeno fornire una circostanziata spiegazione. In particolare, si tratta di verificare se la motivazione che ha indotto l’Amministrazione a non utilizzare lo scorrimento sia idonea di per sé a sostenere la scelta di reclutare il personale necessario mediante un nuovo concorso.
Nel preambolo del provvedimento impugnato le ragioni della contestata scelta sono formulate: “non si ritiene opportuno procedere a scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in quanto, in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative dell’Amministrazione della Difesa, il reclutamento del personale militare esige l’attualità dell’accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneità psicofisica e attitudinale”.
Orbene, tale motivazione appare effettivamente generica e stereotipata, sia sotto il profilo pratico -vista la scansione temporale infrannuale dei provvedimenti di approvazione della graduatoria del concorso e la successiva indizione della nuova procedura selettiva – sia sotto il profilo funzionale, non costituendo la ragione addotta dalla PA un motivo sufficiente per superare l’indubbio favor che il legislatore ha indicato per l’istituto dello scorrimento.
Come ha avuto modo di sottolineare l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 28.7.2011, la vigenza delle graduatorie dei pubblici concorsi, ormai da considerare un istituto generale valevole indistintamente per tutte le amministrazioni, impone alle stesse di motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento. In linea assoluta non è precluso loro l’utilizzo dello strumento concorsuale in presenza di graduatorie ancora efficaci, ma tale uso deve essere considerato tenendo conto nel massimo rilievo che l’ordinamento attuale ha, come sopra sottolineato, un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, favore che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente che debbono comunque essere puntualmente indicate. In sostanza, nell’interpretazione del Consiglio di Stato: “si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti e delle preminenti esigenze di interesse pubblico:” (cfr. A.P. n. 14/2011).
Quanto al rilievo contenuto nella motivazione adottata dall’intimata Amministrazione circa l’attualità dell’accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneità psicofisica e attitudinale, va evidenziato che ciò non osta con la possibilità di subordinare l’effettivo inquadramento dei soggetti già dichiarati idonei alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. Ciò nel caso di specie non solo era possibile, ma non sarebbe stato in contrasto con quei principi di deroga al tendenziale obbligo di scorrimento enucleati nella stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (disposizioni legislative che impongono periodiche scadenze concorsuali collegate alle peculiarità di talune carriere – stabilizzazione del personale precario – modifica sostanziale della procedura concorsuale – eventuali distinzioni rispetto al bando cui si riferisce la graduatoria precedente).
Né a diversa conclusione può giungersi prendendo spunto dalla successiva sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1478/2012, richiamata dai controinteressati per sostenere una diversa interpretazione dello stesso consesso sulla materia dello scorrimento. Nella sentenza, infatti, non si sovverte quanto affermato nell’Adunanza Plenaria sopra citata, ma si precisa che la facoltà dell’Amministrazione militare di indire un nuovo concorso in luogo dello scorrimento di precedenti graduatorie trova: “un limite nelle leggi di carattere eccezionale che per motivi di contenimento della spesa pubblica … impongono alle pubbliche amministrazioni – ivi espressamente compresa quella militare – la proroga della validità e lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora in essere ai fini di nuove assunzioni in luogo dell’emissione di ulteriori bandi concorsuali”.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 1476/2012 anzi aggiunge che la necessità di salvaguardare l’attualità dei requisiti psicofisici richiesti ben può essere conseguita subordinando le assunzioni in servizio per scorrimento della graduatoria ad un puntuale rinnovo dei prescritti accertamenti e che tale evenienza risulta rispettosa di quella necessità di risparmio di spesa che oggi tanto caratterizza l’operato della pubblica amministrazione.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso va accolto, tuttavia, la complessità e la novità della controversia giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nella parte relativa al reclutamento di due tenenti nel Corpo di commissariato dell’Esercito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.