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⚓ Escluso per essere già in divisa: come abbiamo ribaltato un’esclusione ingiusta dalla Marina Militare

Il Problema: un concorso, un sogno, un provvedimento di esclusione

Immaginate di aver scelto la carriera militare, di aver già indossato la divisa della Marina Militare come Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata, di possedere il titolo di studio richiesto, di avere 26 anni ben al di sotto dei limiti anagrafici previsti dal bando — e di ricevere, a pochi giorni dalle prove scritte, una comunicazione di esclusione dal concorso. È esattamente quello che è accaduto al nostro assistito, Sottotenente di Vascello nominato nel luglio 2025 e in servizio dal 28 aprile dello stesso anno. Aveva presentato domanda per partecipare al concorso pubblico per la nomina di 18 Ufficiali in servizio permanente nel Ruolo Normale della Marina Militare, convinto — giustamente — di avere tutto ciò che era necessario per farlo. Il Ministero della Difesa aveva un’opinione diversa.


Il Paradosso Burocratico: la divisa come ostacolo

La motivazione dell’esclusione era tanto formale quanto paradossale: il nostro assistito non avrebbe maturato almeno un anno di servizio quale Ufficiale in Ferma Prefissata, requisito che l’Amministrazione riteneva imprescindibile per la partecipazione al concorso. Il risultato? Un civile di 26 anni, privo di qualsiasi esperienza nella Marina, avrebbe potuto tranquillamente concorrere. Un Sottotenente di Vascello già in servizio attivo, già formato, già dentro l’istituzione, no. Lo status di militare — che dovrebbe rappresentare un valore aggiunto, un elemento di merito e di esperienza — si era trasformato, nell’interpretazione ministeriale, in un ostacolo burocratico. Essere già in divisa costava l’accesso a un concorso cui qualsiasi civile con gli stessi titoli anagrafici e culturali avrebbe potuto partecipare senza problemi. Un paradosso che ledeva principi costituzionali fondamentali: l’uguaglianza, il buon andamento della pubblica amministrazione, il diritto di accedere agli uffici pubblici in condizioni di parità (artt. 3, 51 e 97 della Costituzione).


La Strategia Difensiva: smontare il castello di carte

Con la massima urgenza — le prove scritte erano imminenti e il rischio di pregiudizio irreparabile era concreto — abbiamo predisposto e depositato un ricorso avanti al TAR Lazio, corredato da un’istanza cautelare inaudita altera parte ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 104/2010, per ottenere l’ammissione con riserva alle prove.La nostra strategia si è fondata su tre pilastri giuridici solidi e coerenti:

1. 📌 L’anno di servizio come “beneficio”, non come “barriera”

Il requisito dell’anno di servizio, previsto dall’art. 653 del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. n. 66/2010), è finalizzato esclusivamente a concedere un beneficio ai militari: l’innalzamento del limite massimo di età fino a 40 anni. Non può, e non deve, trasformarsi in un requisito di partecipazione escludente per chi — come il nostro assistito — ha un’età ampiamente nei limiti previsti per i candidati civili. Chi ha meno di 35 anni partecipa in forza dei requisiti generali: punto.

2. 📌 Lo status militare come “Plus”, mai come “Minus”

Abbiamo evidenziato con forza il corto circuito logico-giuridico dell’interpretazione ministeriale: le norme che prevedono riserve di posti, benefici di età e corsie preferenziali per i militari esistono per aggiungere diritti, non per sottrarre quelli già spettanti come comuni cittadini. Un’interpretazione che penalizzi il militare rispetto al civile è per definizione irragionevole e costituzionalmente illegittima.

3. 📌 Il principio del Favor Participationis

In presenza di clausole del bando ambigue o suscettibili di letture alternative, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di privilegiare l’interpretazione che favorisce la massima partecipazione alla procedura concorsuale. La selezione pubblica deve trovare i più meritevoli, non escluderli per meri automatismi burocratici. La tassatività delle cause di esclusione — che devono essere espresse e non frutto di interpretazioni analogiche o estensive — completava il quadro argomentativo.


Il Risultato: il Ministero ha annullato il provvedimento

L’azione legale ha prodotto l’effetto sperato nel più breve tempo possibile. A seguito della presentazione del ricorso e della domanda cautelare urgente, il Ministero della Difesa ha proceduto all’annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione. Un riconoscimento netto: quell’esclusione era illegittima. Il nostro assistito ha potuto far valere il suo diritto a competere sulla base del merito, come previsto dalla Costituzione e come avrebbe dovuto essere fin dall’inizio. Questo risultato non ha valore soltanto per il singolo caso: evidenzia come prassi amministrative apparentemente “tecniche” possano celare ingiustizie concrete, capaci di stroncare carriere e sacrificare potenziali eccellenze sull’altare di un’interpretazione burocratica distorta.


Riflessione finale: la legge è uno strumento, usatelo

Se stai partecipando a un concorso pubblico — militare o civile — e hai ricevuto un provvedimento di esclusione che ti sembra ingiusto, non rassegnarti. I termini per agire sono spesso brevissimi, ma un intervento tempestivo e tecnicamente fondato può fare la differenza tra perdere un’opportunità per sempre e ottenere ciò che ti spetta di diritto.Il caso Zanon ci insegna che dietro ogni esclusione apparentemente definitiva può nascondersi un’illegittimità, e che l’interpretazione della pubblica amministrazione non è sempre quella corretta — né, tantomeno, quella definitiva.


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